Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;

          b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare» ;

          c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
      2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti

 

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il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti» ;

          d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
      2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
      3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
      4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;

          e) l'articolo 24 è abrogato;

          f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;

          g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;

 

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          h) l'articolo 33-octies è abrogato;

          i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:

      «Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;

          l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;

          m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

          n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;

          o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:

      «Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
      2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
      3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.

 

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      4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
      5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
      6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
      7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».